RMA Ristrutturazioni da ManuAle

Dichiarazione dei redditi con detrazione sulle ristrutturazioni…Ci siamo quasi!

E’ già tempo di pensare alla propria dichiarazione dei redditi! E se avete ristrutturato casa o eseguito opere di risparmio energetico, potete recuperare in 10 anni più del 50% sull’ammontare delle vostre spese.

Quindi, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 puoi detrarre un massimo di 96.000 euro di spesa.

Ma cosa si può detrarre?

  1. Interventi di manutenzione ordinaria realizzati su parti comuni condominiali, le cui detrazioni vengono divise in base alla quota millesimale. Comprendono interventi come la sostituzione integrale o parziale di pavimenti anche esterni e il rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne o interne.
  2. Interventi di manutenzione straordinaria realizzati su singole unità abitative, cioè gli interventi che riguardano il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali di edifici. Ecco alcuni esempi:
  • Installazione di ascensori e scale di sicurezza, rifacimento o costruzione di scale interne.
  • Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.
  • Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna di muri.
  • Nuova pavimentazione esterna o sostituzione della precedente con modifica di superfici e materiali.
  • Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
  • Realizzazione di recinzioni, muri di cinta o cancellate, sostituzione dei cancelletti d’ingresso con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni, colori).
  • Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi.
  • Sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia esistente.
  • Sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per la messa a norma.
  • Sostituzione o riparazione dell’impianto idraulico con innovazioni rispetto al preesistente.
  • Ricostruzione dopo evento calamitoso o ripristino dell’immobile danneggiato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche e interventi idonei a favorire la mobilità interna o esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92.
  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Opere volte ad evitare gli infortuni domestici (sostituzione del tubo del gas o di una presa, installazione del corrimano…).
  • Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (grate alle finestre, porte blindate, impianto d’allarme…).
  • Gli interventi volti a conseguire un risparmio energetico e l’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
  • La realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica installato per far fronte ai bisogni energetici.
  • Prestazioni professionali e spese per la progettazione connesse all’intervento di ristrutturazione, come ad esempio la fattura dell’architetto o le perizie e i sopralluoghi necessari, gli oneri di urbanizzazione, l’iva, i bolli e i diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce.
  • Opere di bonifica dall’amianto.

Un Esempio: ma i lavori per il bagno? Come li considero?

La ristrutturazione del locale bagno, comprese le tubazioni ed il massetto, è da considerare senza dubbio come manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b), Dpr 380/2001) e come tale fruisce della detrazione. La semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno, senza intervenire sull’impianto idrico e le tubazioni, invece, è definibile come manutenzione ordinaria, le cui spese non sono quindi detraibili! Nel caso in cui l’intervento da eseguirsi sia semplicemente limitato alla sostituzione della rubinetteria, delle piastrelle del bagno o alla tinteggiatura non è prevista alcuna detrazione fiscale.

Rifacimento del bagno e detrazioni fiscali, quindi, si sposano bene in caso di lavori per la manutenzione straordinaria. Nella definizione di manutenzione straordinaria è compresa la “realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari”, quindi anche il totale rifacimento di un bagno rientra in questa definizione. I lavori di manutenzione straordinaria non sono altro che quelli necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nel caso del bagno quelli utili per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari.
I mobili possono essere destinati sia all’arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall’intervento edilizio. Attenzione però! Wc, lavabo, doccia e vasca ecc. rientrano tra le spese detraibili per i lavori e non come mobili per arredamento.

Si ricorda che sono necessarie tutte le varie comunicazioni o abilitazioni edilizie previste in base ai lavori da eseguire, per cui la scelta delle caratteristiche di impianto idraulico, rivestimenti,  sanitari e rubinetterie sono operazioni da fare prima di demolire tutto il bagno.

E’ il regolamento edilizio comunale a stabilire il provvedimento abilitativo dei lavori, in questo caso per il rifacimento del bagno (Cila, Scia, Dia, ct). Per lo stesso intervento quindi può essere necessario un provvedimento diverso in base al luogo in cui si trova l’edificio. In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima richiedevano la DIA, salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA.

Attenzione: non è però il provvedimento locale che stabilisce se applicare o no il beneficio fiscale.

La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è comunque agevolata anche se non è richiesta alcuna comunicazione, mentre la manutenzione ordinaria (ad esempio la sostituzione dei soli sanitari) non è comunque intervento agevolato ai fini del 50%.

Rifacimento bagno e detrazioni fiscali richiedono la Certificazione o Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici. Quindi per la realizzazione degli impianti sanitari è necessario rivolgersi in ogni caso a una società abilitata e regolarmente assicurata, con certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio.

Se non scegli bene potresti andare incontro a una sanzione amministrativa, oltre a non ricevere garanzie sotto il profilo tecnico dell’impianto commissionato.

Con RMA srl questo non accade, abbiamo insuperabili esperti di rifacimento bagno per Milano e province limitrofe.