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Detrazioni fiscali ristrutturazioni 2019, Bonus Mobili 2019, Bonus Verde 2019: ricordati che anche quest’anno…

Se pensi di ristrutturare casa tua sappi che dal 1 gennaio 2019 potrai beneficiare della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute entro il limite di 96.000 euro di spesa, da suddividere in dieci quote annuali.

Nel caso, se ne avessi bisogno, a disposizione c’è anche il Bonus Mobili 2019 e Bonus Verde 2019

Bonus Mobili 2019

Bonus mobili: confermato dalle Legge di Bilancio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2019.

Ne potrà usufruire chi eseguirà lavori di ristrutturazione e acquisterà mobili per qualsiasi zona della casa, compreso il bagno, o grandi elettrodomestici di classe A+.

La detrazione prevista è pari al 50% delle spese sostenute ed entro il limite di 10.000 euro.

Dovrà essere richiesta in dichiarazione dei redditi e verrà ripartita in dieci rate di pari importo.

Bonus Verde 2019

Bonus verde: anche quest’anno potrai avere la detrazione al 36% per interventi di ristrutturazione, cura e irrigazione del verde privato (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi); realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il calcolo della detrazione verrà effettuato su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Gli errori da non commettere per richiedere le Detrazioni Fiscali per ristrutturazioni casa 2019, Bonus Mobili 2019 e Bonus Verde 2019

Attenzione, però, l’errore è sempre in agguato! Per poter evitare di perdere queste agevolazioni ecco di seguito alcune raccomandazioni e istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate:

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa;
  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.